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Sez. 1, Sentenza n. 9695 del 27/04/2006 (Rv. 588644 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Persone giuridiche, enti privi di personalità giuridica o imprenditori - Violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti - Responsabilità solidale - Sussistenza - Condizioni - Dipendente - Responsabilità quale autore materiale - Configurabilità - Responsabilità solidale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588644-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del principio di solidarietà fissato dall'art. 6, la persona giuridica, l'ente non personificato o l'imprenditore sono solidalmente obbligati, in virtù della loro posizione, al pagamento della sanzione pecuniaria per le violazioni commesse dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni o incombenze (salvo il diritto di rivalsa per l'intero nei confronti dell'autore della violazione), laddove il dipendente può essere chiamato a rispondere direttamente quale autore materiale della violazione, ma non sussiste affatto una responsabilità solidale del dipendente incolpevole per le violazioni ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato un dipendente A.C.I., in quanto tale, come responsabile delle violazioni consistenti nella mancata annotazione sul registro giornale delle operazioni giornaliere effettuate, senza eseguire alcun accertamento in concreto in ordine alla sussistenza di tale responsabilità).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)