Sez. 5, Sentenza n. 1599 del 29/10/1969 Ud. (dep. 23/02/1970) Rv. 114035 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini dell'attenuante di cui all'art 219 della legge fallimentare, la valutazione non puo essere effettuata avuto riguardo all'entita del passivo fallimentare, ma deve compiersi anche con riferimento alla differenza tra cio che il complesso dei creditori puo realizzare attraverso la liquidazione della massa attiva e cio che avrebbe potuto ottenere ove non si fosse verificata l'insolvenza del debitore con la conseguente apertura della procedura concorsuale. (Conf 111689, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)