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Sez. 5, Sentenza n. 446 del 10/03/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111689 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111689-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini della valutazione dell'elemento integrante la circostanza attenuante o aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare, il danno patrimoniale da tenere presente, quale che sia l'ipotesi di bancarotta e, quindi, anche se si tratti di bancarotta semplice, e quello complessivo cagionato alla massa dei creditori dai fatti di bancarotta e non quello derivante dal fallimento. (V.110395, 110170, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)