Sez. 5, Sentenza n. 446 del 10/03/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111689 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della valutazione dell'elemento integrante la circostanza attenuante o aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare, il danno patrimoniale da tenere presente, quale che sia l'ipotesi di bancarotta e, quindi, anche se si tratti di bancarotta semplice, e quello complessivo cagionato alla massa dei creditori dai fatti di bancarotta e non quello derivante dal fallimento. (V.110395, 110170, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)