Sez. 2, Ordinanza n. 10876 del 23/04/2026 (Rv. 678556-02)
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE | Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali - Conseguenze sulla domanda di riduzione in pristino.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE
L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche, riguarda anche le costruzioni poste al confine con strade di proprietà privata, gravate da servitù pubbliche di passaggio, cosicché l'utilizzo concreto della strada, da parte della collettività, preclude la domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario frontista che si assuma danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni.
Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)