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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18676 del 03/07/2023 (Rv. 668395 - 01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO | Regolamento edilizio - Prescrizione di distanza minima tra fabbricati anche nel caso in cui siano interposte strade o aree pubbliche - Previsione non integrativa delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato - Conseguenze - Esclusione della riduzione in pristino.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668395-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO

In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali è accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino è esclusa nel caso in cui la distanza tra essi è inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.

Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)