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Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 24/11/1971 (Rv. 355018 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA DA PARTE DI CHI SI SIA COSTITUITO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355018-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA DA PARTE DI CHI SI SIA COSTITUITO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Normalmente l'Estinzione del processo, sebbene operi di diritto, per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita prima di ogni altra istanza o difesa in ciascun grado, e non puo percio essere eccepita per la prima volta nel grado superiore, con riferimento a quello antecedente gia esaurito, anche se la parte interessata sia stata contumace, rimanendo la relativa eccezione definitivamente preclusa a chi si costituisce soltanto in appello. (V 3660'69, mass n 343892; 909'69, mass n 339286; 174'69, mass n 338(096).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)