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Sez. 1, Sentenza n. 3660 del 10/11/1969 (Rv. 343892 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343892-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*

Secondo il preciso disposto dell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ l'Estinzione, pur operando di diritto, puo essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra istanza o difesa, nel grado in cui l'Estinzione si e verificata. Pertanto, non puo essere eccepita in appello l'Estinzione verificatasi in primo grado, neppure dalla parte rimasta contumace in primo grado. (Conf 174-69 massima n 338096 2134-67 massima n 329265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)