Sez. 1, Sentenza n. 8021 del 13/06/2000 (Rv. 537538 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Art. 11 D.L. n. 1022 del 1965 - Assimilazione del contratto preliminare di compravendita all'atto definitivo - Limiti - Assimilazione al fine del conseguimento dei benefici finanziari - Sussistenza - Assimilazione quanto all'immediata produzione di effetti traslativi - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assimilazione del contratto preliminare all'atto definitivo di compravendita, giusta disposto dell'art. 11 del D.L. n. 1022 del 1965 (come modificato dall'art. 4 ter del D.L. n. 462 del 1983), deve ritenersi limitata al conseguimento dei benefici finanziari, e non può estendersi al punto da ritenere verificati gli effetti traslativi propri del contratto definitivo già al momento del preliminare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/08/1965 num. 1022 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)