Sez. 1, Sentenza n. 6586 del 07/07/1998 (Rv. 516995 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Rapporto di lavoro conseguente all'assegnazione - Soggezione alla disciplina di settore anche sopravvenuta - Necessità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In materia di edilizia residenziale pubblica, anche la fase privatistica, espressa dal rapporto locativo conseguito all'assegnazione, è preordinata all'attuazione degli scopi sociali e degli interessi pubblici che costituiscono il fondamento e l'obiettivo della normativa del settore ed è quindi soggetta alle disposizioni inderogabili di tale normativa, con la conseguenza che, ove nel corso della locazione si verifichino modifiche delle condizioni originarie contrastanti con la normativa di settore, anche sopravvenuta, viene a mancare la causa del rapporto, dovendo i requisiti di legge persistere durante tutta la durata del rapporto di locativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/05/1947 num. 399, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)