Sez. 1, Sentenza n. 23086 del 10/10/2013 (Rv. 628176 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Arbitrato irrituale - Provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, con la quale vengono determinati, in difetto di preventiva quantificazione contrattuale, le spese e l'onorario degli arbitri irrituali è insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. dal momento che la decisione che conclude il procedimento è sfornita pure dell'attitudine a divenire "sentenza" ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito "ex mandato", per l'adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)