Sez. U, Sentenza n. 15586 del 03/07/2009 (Rv. 608906 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Determinazione - Assenza della quantificazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato - Conseguenze - Determinazione rimessa al presidente del tribunale in base all'art. 814 cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006) - Natura del procedimento e dell'ordinanza conclusiva - Funzione giurisdizionale non contenziosa e provvedimento a carattere privatistico - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza presidenziale - Esclusione - Ipotizzabilità della soccombenza e necessità di provvedere sulle spese da parte del presidente del tribunale - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all'art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l'ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all'applicazione del relativo principio ed all'adozione delle conseguenziali determinazioni in tema di spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)