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Sez. 3, Sentenza n. 2819 del 25/03/1999 (Rv. 524532 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Inesistenza di credito - Art. 1988 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524532-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La disciplina dettata per la ricognizione di debito dall' art. 1988 cod. civ. è applicabile anche all' inverso caso di dichiarazione di inesistenza del credito, stante l' identità della situazione fra le parti del rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)