Sez. 5, Sentenza n. 764 del 19/02/1996 Cc. (dep. 20/03/1996) Rv. 204482 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Art. 666, secondo comma cod. proc. pen. - Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Ipotesi: manifesta infondatezza e mera riproposizione di altra istanza - Nozione di questa richiesta già rigettata dal giudice dell'esecuzione - Richiesta rigettata dallo stesso giudice, nell'esplicazione della funzione di cognizione - Esclusione - Fattispecie: liquidazione spese al custode delle cose in sequestro - Richiesta di modifica - Rigetto del G.I.P. - Richiesta di incidente di esecuzione - Declaratoria di inammissibilità - Annullamento della S.C..
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere
L'art. 666, secondo comma cod. proc. pen., prevede la declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione nell'ipotesi di manifesta infondatezza della relativa richiesta nel caso in cui questa costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. Tale, dunque, è quella che ripropone altra istanza rivolta al medesimo giudice dell'esecuzione e da questi rigettata, e non già quella che si riferisce al provvedimento emesso dal medesimo giudice, nella esplicazione della diversa funzione della cognizione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il decreto del G.I.P. del tribunale di Messina, col quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di incidente del custode giudiziario, in ordine al provvedimento col quale lo stesso G.I.P. aveva rigettato l'istanza di modifica del decreto di liquidazione delle spese di custodia e conservazione del bene sequestrato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)