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Sez. 1, Sentenza n. 36005 del 14/06/2011 Cc. (dep. 04/10/2011) Rv. 250785 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento formalmente irrevocabile - Natura - Effetto preclusivo - Sussistenza - Limiti - Nuovi elementi - Natura - Indicazione.
Stato
decisa il 2011-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250785-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)