Sez. 3 - , Decreto n. 11003 del 05/04/2022 (Rv. 664520 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Notifica del ricorso per cassazione a società straniera "dissolved and not restaured" - Applicabilità della legge processuale italiana ex art. 12 l. n. 218 del 1995 - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al fine di ricevere la notifica dell’atto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
Ai fini della notificazione del ricorso per cassazione a una società straniera, cancellata e non ricostituita, non può procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto, in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato; è invece necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ritenendo che, con riferimento alla posizione della società di diritto inglese "dissolved and not restaurated", la notifica del ricorso per cassazione dovesse essere effettuata nei confronti di coloro che ne erano soci al momento dell'estinzione).
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)