Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015 (Rv. 634825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "pendente iudicio" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa pendente.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)