Sez. 5, Sentenza n. 3755 del 25/02/2015 (Rv. 634563 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento - Scissione degli effetti - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova - Modalità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 116 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)