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Sez. 3, Sentenza n. 390 del 11/01/2007 (Rv. 595600 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Art. 149 cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Estensione del principio alle altre norme in materia di notifica - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595600-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 - che ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'atto di appello, benché dal timbro apposto sul retro dell'ultimo foglio risultasse l'avvenuto pagamento all'ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali nell'ultimo giorno entro il termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione della sentenza appellata, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)