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Sez. 6, Sentenza n. 716 del 16/12/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215324 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Certificato medico attestante genericamente una "malattia" con prescrizione di un periodo di convalescenza - Legittimo impedimento - Attestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215324-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Non è censurabile la decisione del giudice di merito che non ravvisi l'impedimento del difensore, ex art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., attestato da un certificato medico che non specifichi né il tipo di patologia da cui il difensore sarebbe stato affetto (indicata genericamente con il termine di "malattia") né le ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi sussistente un'assoluta impossibilità a lasciare la propria abitazione (facendosi esclusivo riferimento nel documento alla necessità di "un periodo di convalescenza di giorni 15, salvo complicazioni, da trascorrere in casa").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)