Sez. 5, Sentenza n. 35170 del 20/09/2005 Ud. (dep. 30/09/2005) Rv. 232568 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore | Istanza di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore dovuto a malattia - Poteri discrezionali del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Condizioni.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore
In tema di impedimento del difensore (art. 420 ter cod. proc. pen.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)