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Sez. 2, Sentenza n. 479 del 11/02/1969 (Rv. 338576 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DISTINZIONE - RIFERIMENTO ALL'OGGETTO ORIGINARIO DELLA PRESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338576-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DISTINZIONE - RIFERIMENTO ALL'OGGETTO ORIGINARIO DELLA PRESTAZIONE.*

Per distinguere, ai fini della svalutazione monetaria, i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto sul quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensi all'oggetto diretto ed originario della prestazione che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie e proprio una somma di denaro. Si verifica la seconda ipotesi anche quando la prestazione di danaro non e determinata, ma e determinabile secondo modalita preventivamente stabilite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)