Sez. 2, Sentenza n. 589 del 15/03/1971 (Rv. 350300 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DIFFERENZA AI FINI DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DIFFERENZA AI FINI DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Per distinguere, ai fini della svalutazione monetaria, i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo all'oggetto diretto e originario della prestazione che, nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro mentre nelle obbligazioni pecuniarie, e proprio una somma di danaro. Poiche la retribuzione dovuta al lavoratore, e, alla sua origine, costituita da una somma di danaro, la circostanza che in alcuni casi (licenziamento illegittimo ante tempus) essa sia dovuta a titolo di risarcimento non le fa perdere il suo carattere pecuniario, con la conseguente esclusione di una possibilita di rivalutazione monetaria. (V 474'69, mass n 338576).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)