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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30330 del 21/11/2019 (Rv. 655835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Azione per risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere probatorio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa) della mancanza di esse; il c.d. "aliunde perceptum", non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è però rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)