Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | "Aliunde perceptum" - Onere della prova - Ripartizione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)