Sez. L, Sentenza n. 2042 del 25/02/1998 (Rv. 513003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Festività infrasettimanali - Personale ferroviario - Diritto al compenso per il lavoro svolto - Presupposti - Mancato godimento del riposo compensativo - Inclusione - Onere probatorio relativo - spettanza al lavoratore ricorrente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Con riguardo alla speciale disciplina posta dall'art. 86 della legge 26 marzo 1958 n. 125, che attribuisce al personale ferroviario che abbia lavorato in giorni festivi infrasettimanali il diritto al riposo compensativo, il fatto costitutivo del diritto al compenso per lavoro straordinario, della cui prova è onerato il lavoratore ricorrente, è rappresentato non solo dall'espletamento della prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali, ma anche dal mancato godimento del riposo compensativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 23/03/1958 num. 125 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)