Sez. L, Sentenza n. 9176 del 15/09/1997 (Rv. 508026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Configurabilità - Rifiuto del lavoratore retribuito in misura fissa di svolgere attività lavorativa in una delle dette festività - Diritto alla normale retribuzione globale fissa - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Al lavoratore è riconosciuto (art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 90) il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali(celebrative di ricorrenze civili o religiose). Pertanto ove in una di tali ricorrenze il lavoratore, retribuito in misura fissa non svolga attività lavorativa, anche se ciò dipenda da un suo rifiuto, egli mantiene pur sempre il diritto alla normale retribuzione globale fissa.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)