Sez. 1, Sentenza n. 1400 del 11/02/1998 (Rv. 512487 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Atti notificati ad istanza di parte - D.P.R. 103/60 in materia di uso della lingua italiana e tedesca nei procedimenti giurisdizionali per la regione Trentino Alto Adige - Previsione della stesura degli atti nella lingua del soggetto istante per la notifica - Tutela del soggetto destinatario - Forme - Previsione della facoltà di chiedere la traduzione dell'atto nella propria lingua - Conseguenze della mancata richiesta - Validità dell'atto notificato - Successive contestazioni riguardanti l'uso della lingua - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 103 del 1960 (applicabile al caso di specie "ratione temporis") in materia di uso della lingua italiana e tedesca nei procedimenti giurisdizionali della Regione Trentino Alto Adige, nel consentire la stesura degli atti notificati ad istanza di parte (tra cui deve ricomprendersi anche la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario in sede di notificazione della citazione) nella lingua del soggetto istante, tutela, purtuttavia, il destinatario attribuendogli la facoltà di chiederne la traduzione nel proprio idioma, con la conseguenza che, in mancanza di tale richiesta da parte del soggetto ricevente, l'atto acquista definitiva e non più contestabile validità sotto tale, specifico profilo.
Riferimenti normativi: DPR 03/01/1960 num. 103 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)