Sez. 1, Sentenza n. 364 del 12/02/1971 (Rv. 349930 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
In tema di separazione personale fra coniugi l'affidamento dei figli all'un coniuge anziche all'altro e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale e tenuto soltanto a tenere presente il preminente interesse della prole e la maggiore o minore idoneita dell'uno o dell'altro coniuge ad adempiere ai doveri di allevamento, mantenimento ed educazione della prole stessa. (nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che esattamente il giudice di merito avesse disposto l'affidamento del figlio al padre stante l'effettuazione da parte della moglie separata dell'opera diseducativa, consistente nella contestazione della paternita del marito e nell'indirizzare l'affetto del figlio verso il suo amante). (V 2165'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)