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Sez. 1, Sentenza n. 663 del 08/03/1972 (Rv. 356730 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - VALORE DEGLI ACCORDI E IMPEGNI PRESI DAI GENITORI - DEROGABILITA - ESCLUSIVA RILEVANZA DELL'INTERESSE DEI FIGLI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - MODIFICABILITA DEI PROVVEDIMENTI - CONDIZIONI - PRECEDENTE CONVENZIONE OMOLOGATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356730-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - VALORE DEGLI ACCORDI E IMPEGNI PRESI DAI GENITORI - DEROGABILITA - ESCLUSIVA RILEVANZA DELL'INTERESSE DEI FIGLI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - MODIFICABILITA DEI PROVVEDIMENTI - CONDIZIONI - PRECEDENTE CONVENZIONE OMOLOGATA - IRRILEVANZA.*

In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e alla loro educazione sono emanati dal giudice tenuto presente principalmente l'interesse della prole e sono soggetti a modifica, ai sensi dell'art 710 cod proc civ, ogni qual volta si dimostrino insufficienti ed inadatti a circostanze sopravvenute. Queste ultime ben possono essere identificare con la constatazione, da parte del giudice, che l'affidamento del figlio ad uno dei due coniugi si e dimostrato opportuno e confacente all'interesse del figlio stesso, cui nuocerebbe, invece, come causa di turbamento affettivo il ricovero in un collegio, ancorche questo fosse stato precedentemente concordato fra le parti ed omologato dal giudice nella prima fase del giudizio di separazione. Il giudice puo, infatti, disporre, in via autonoma da quanto convenuto dalle parti, l'affidamento dei figli nel loro esclusivo interesse; e la relativa decisione si risolve in un mero apprezzamento di fatto e non e, quindi, censurabile in Sede di legittimita, qualora sia sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici-giuridici. (V 363'71, mass n 349930; 1983'70, mass n 348044; 1713'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)