Sez. 1, Sentenza n. 21014 del 13/09/2013 (Rv. 628322 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati genetici di carattere non sanitario - Utilizzazione dei dati nel processo civile - Consenso dell'interessato - Necessità - Continuità nel regime anteriore e successivo all'Autorizzazione del 22 febbraio 2007 ex art. 90 d.lgs. n. 196 del 2003 - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il trattamento di dati genetici di carattere non sanitario, finalizzato ad estrarre informazioni relativa al DNA per orientare la scelta verso un'azione di disconoscimento di paternità, con l'accertamento preventivo della consanguineità mediante un test predittivo, non è legittimo sulla base della sola Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 2002, ma richiede il previo consenso dell'interessato, dovendosi inoltre rilevare, al riguardo, una continuità di regime giuridico, nel trattamento dei dati genetici, tra la fase anteriore e quella successiva all'emanazione dell'apposita Autorizzazione del 22 febbraio 2007, prescritta dall'art. 90 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una controversia riguardante il trattamento di dati genetici, ottenuti mediante prelievo di mozziconi di sigaretta da parte di una agenzia investigativa e sottoposti, senza il consenso del titolare, al prelievo di campioni biologici ed accertamento del DNA).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 90, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)