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Sez. L, Sentenza n. 31844 del 11/12/2024 (Rv. 673297-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Ratei di pensione - Delega per l'incasso presso istituto di credito - Riscossione successiva al decesso del beneficiario - Responsabilità dell'istituto di credito - Natura contrattuale - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673297-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Nel caso in cui, ad avvenuto decesso del beneficiario, la banca paghi ratei di pensione al soggetto delegato alla riscossione, la responsabilità dell'istituto di credito verso l'INPS è di natura contrattuale, in ragione dello speciale affidamento plausibilmente riposto nell'adozione, da parte

dell'intermediario bancario, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del legittimato a ricevere il pagamento, vieppiù in considerazione della qualità professionale del banchiere, che gli impone uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e protezione dell'affidamento, rispetto a quello che ci si può attendere dal quisque de populo.

Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)