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Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2024-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672481-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)