Sez. L, Sentenza n. 7436 del 12/12/1986 (Rv. 449487 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito, nell'Esercizio del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc.civ., non è obbligato a discutere tutti gli elementi probatori offerti dalle risultanze processuali, talché l'omesso esame di alcuno di essi costituisce un vizio della sentenza censurabile in Sede di legittimità, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., soltanto quando la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali si è fondato il convincimento del giudice. (V 1184/82, mass n 433222).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)