Sez. L, Sentenza n. 1058 del 11/02/1984 (Rv. 433222 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o all'occasionalità delle commesse, senza, peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere insuscettibili di prevedibilità o programmazione aziendale - sia a norma della lett. D) dello stesso articolo, concernente l'ipotesi d'impiego di maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate. (V 5740/83, mass n 430622; (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 6812/83, mass n 431492; (Conf 4099/83, mass n 429053; (Conf 3223/83, mass n 428122).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)