Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6820 del 11/03/2021 (Rv. 660941 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Separazione personale - Riconciliazione successiva - Effetti - Ripristino automatico della comunione legale dei beni – Sussistenza - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 69, Legge 06/05/2015 num. 55, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)