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Sez. 1, Sentenza n. 18619 del 05/12/2003 (Rv. 568668 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Separazione personale - Riconciliazione successiva - Effetti - Ripristino della comunione legale dei beni - Ammissibilità - Distinzione tra effetti 'internì ed 'esternì - Necessità - Terzo in buona fede - Opponibilità della ricostituzione della comunione legale - Esclusione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 396 del 2000.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568668-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41, Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione. (Fattispecie alla quale 'ratione temporis' non era applicabile l'art. 69, d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 69, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)