Sez. 2, Sentenza n. 13215 del 20/02/2014 Ud. (dep. 21/03/2014) Rv. 258779 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze - Comunicazione con atto scritto - Termine di trasmissione alla cancelleria - Computo.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
Quando l'adesione del difensore di fiducia dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria è comunicata in forma scritta, il termine entro il quale la dichiarazione deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente, fissato in "almeno due giorni prima della data stabilita" dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, non può considerarsi rispettato se l'atto è trasmesso all'ufficio due giorni prima dell'udienza, ma dopo il suo orario di chiusura, poiché, in tal caso, il primo momento utile per prendere atto della comunicazione è il giorno successivo.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)