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Sez. U, Sentenza n. 26711 del 30/05/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 255346 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Legittimo impedimento - Astensione dalle udienze - Procedimenti "de libertate" - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255346-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari". (In applicazione di tale principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. Un. , 30 maggio 2013, n. 26710, Lipari, n.m. V. Corte Cost., sent. n. 171 del 1996).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)