Sez. 3, Sentenza n. 3175 del 06/10/1975 (Rv. 377279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 (NUOVO RITO) - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AL TRIBUNALE - INCOMPETENZA FUNZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 (NUOVO RITO) - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AL TRIBUNALE - INCOMPETENZA FUNZIONALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Spetta alla Corte di appello, quale magistratura del lavoro, e non al tribunale, la cognizione del gravame proposto, prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, avverso la sentenza del pretore, quando il giudizio sia stato celebrato in primo grado con il rito speciale delle controversie di lavoro, ovvero quando il pretore abbia illegittimamente escluso trattarsi di controversia di lavoro e sul punto sia stato proposto espresso motivo di gravame; qualora, ricorrendo le indicate ipotesi, l'appello sia stato erroneamente proposto davanti al tribunale, questi puo rilevare di ufficio l'attribuzione del gravame alla Corte di appello, trattandosi di questione attinente alla Competenza funzionale, e non semplicemente al rito, come si verificherebbe, al contrario, se la cognizione della controversia venisse portata davanti al giudice cui spetta, ma in Forma diversa da quella propria. (V 2603/72, mass nn 360148 e 360147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)