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Sez. 2, Sentenza n. 2603 del 03/08/1972 (Rv. 360148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEI PRETORI - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PER RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVISTICA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1972-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEI PRETORI - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PER RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVISTICA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AL TRIBUNALE.*

La Competenza della Corte d' appello quale magistratura del lavoro, in Sede di gravame avverso le sentenze dei pretori, ricorre soltanto quando il giudizio sia stato celebrato in primo grado col rito speciale delle controversie di lavoro, ovvero quando il pretore abbia bensi giudicato col rito ordinario, ma abbia erroneamente escluso trattarsi di controversia di lavoro compresa nella prescrizione dell'art 429 n 1, cod proc civ e sul punto sia stato proposto espresso motivo di gravame. In particolare, ove si controverta di un rapporto di lavoro domestico e nessuna censura sia stata mossa circa l'assoggettabilita di esso alla disciplina collettiva e la sua classificabilita fra i rapporti di cui alla citata norma, l'appello va proposto davanti al tribunale e non davanti alla Sezione di Corte d'appello in funzione di magistratura del lavoro. (nella specie, e stato escluso che tale situazione sia rimasta influenzata dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art 2068 cod civ, che escludeva la assoggettabilita alla disciplina del contratto collettivo dei rapporti di lavoro domestico, e dalla conseguente inclusione di tali rapporti fra quelli cui, ai sensi dello art 429 n 1, cod proc civ, si applica il rito speciale previsto dai successivi articoli, e dunque anche la norma - art 450, primo comma - che attribuisce la cognizione delle relative controversie in fase di gravame alla Competenza della Corte d'appello, in quanto, anche se ab initio la controversia fosse stata annoverabile fra quelle di cui all'art 429 citato, l'appello nel caso di specie sarebbe spettato alla cognizione del tribunale, dati il rito seguito in primo grado e i motivi addotti a sostegno del gravame). (Conf 3106'71, mass n 354434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 450, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2068 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)