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Sez. 3, Sentenza n. 21006 del 08/10/2007 (Rv. 599826 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Prescrizione civile - Citazione - Notificazione inesistente - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599826-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Il principio fissato dall'art. 2943 cod.civ., secondo cui la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sia essa di merito o risolutiva di questioni pregiudiziali o preliminari, non trova applicazione quando la domanda sia inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, come nel caso in cui la notificazione della citazione sia affetta da inesistenza (nella specie, a causa della assoluta illeggibilità della firma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)