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Sez. L, Sentenza n. 3577 del 14/06/1985 (Rv. 441185 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - IDONEITÀ AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI COMPARSA RIASSUNTIVA DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441185-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - IDONEITÀ AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI COMPARSA RIASSUNTIVA DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

La notificazione dell'atto di citazione a persona diversa dal destinatario è affetta da giuridica inesistenza, non soltanto da nullità. Ne consegue che detta citazione è inidonea ad interrompere la prescrizione del diritto con essa fatto valere, e che il maturarsi del termine prescrizionale non resta escluso dalla successiva notificazione di una "comparsa riassuntiva del giudizio", poiché questa riguardando un procedimento mai validamente instaurato, assume valore di atto introduttivo di un nuovo giudizio. (V 3191/84, mass n 435231; (V 706/73, mass n 362887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)