Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596814 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 234 (già art. 177) Trattato UE - Presupposti - Rilevanza della questione - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, quantunque obbligatorio per i giudizi di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano. (Nella specie la S.C., avendo accertato che non esisteva un uso internazionale consolidato in materia di deroga alla giurisdizione e che i "brokers" intervenuti nella procedura contrattuale avevano svolto un ruolo di mediatori senza assumere la rappresentanza delle parti, ha ritenuto irrilevante il quesito per il quale il ricorrente sollecitava il rinvio pregiudiziale, e cioè se la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 lett c) Conv. Bruxelles "debba essere valutata in capo ai brokers" o "ai contraenti finali").
Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 17 com. 1 lett. C, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)