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Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 17/11/2005 (Rv. 584247 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale "ex" art. 234 (già art. 177) Trattato UE - Ammissibilità - Presupposti - Durata eccessiva di una procedura fallimentare - Incidenza sulla perdita dell'elettorato attivo e passivo del fallito - Esclusione - Conseguenze - Compatibilità comunitaria della disciplina interna relativa al mancato godimento, per il fallito, del diritto di elettorato attivo e l'ineleggibilità a parlamentare europeo - Rinvio pregiudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Difetto di rilevanza.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584247-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (come sostituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15), la perdita del diritto di elettorato attivo (e, conseguentemente, della eleggibilità alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18), costituisce conseguenza automatica ed indefettibile della declaratoria di fallimento e quindi, quanto alla relativa produzione, non si pone in alcun rapporto di interdipendenza con la durata, ragionevole o meno, del procedimento fallimentare. Pertanto, non spiegando alcuna influenza, sul controverso accertamento della violazione del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare (ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89), la verifica di compatibilità con la normativa europea della previsione concernente il mancato godimento, per il fallito, del diritto di elettorato attivo e l'ineleggibilità in questione, non v'è spazio, al riguardo, per una domanda di rinvio pregiudiziale, da parte della Corte di cassazione (investita di un ricorso attinente ad un giudizio di equa riparazione per durata irragionevole del processo), alla Corte di giustizia del Lussemburgo, posto che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quantunque obbligatorio per i giudizi di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 24/01/1979 num. 18 CORTE COST., Legge 16/01/1992 num. 15 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)