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Sez. 5, Sentenza n. 15319 del 19/06/2013 (Rv. 627196 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE | Criteri - Natura intrinseca ed effetti degli atti - Portata - Interpretazione della volontà negoziale - Prevalenza degli effetti giuridici sulla consistenza documentale - Sussistenza - Contrasto con la nozione di "imposta d'atto" e con gli artt. 23 e 41 Cost. - Esclusione - Fattispecie relativa ad "apporto" in Fondo comune di investimento immobiliare oggetto di appezzamento come sostanziale vendita - Conseguenze - Proporzionalità dell'imposta.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627196-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE

In tema di imposte ipotecarie e catastali, la prevalenza che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dall'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, attribuisce, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale dell'effettiva causa negoziale dell'atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare; la disposizione in esame esprime la precisa volontà normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario, gli atti in considerazione non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti, né è incompatibile con la nozione di "imposta d'atto", non ponendosi essa in contrasto con il principio costituzionale sancito dall'art. 23 Cost., o con quello di cui all'art. 41 Cost., mantenendo i soggetti integra la propria autonomia privata, anche nelle ipotesi di collegamento negoziale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla successione, in rapida sequenza, di finanziamento alla società contribuente, apporto del patrimonio immobiliare di questa ad un Fondo comune di investimento immobiliare verso accollo liberatorio del finanziamento in capo alla società di gestione del Fondo, attribuzione all'apportante di quote di partecipazione al Fondo per importo di gran lunga inferiore al valore finanziato, cessione delle quote stesse ad altri partecipanti o investitori, tale fattispecie essendo stata apprezzata, legittimamente, come vendita onerosa e dunque base imponibile per la proporzionalità della tassazione dei suoi effetti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 41, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)