diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 6758 del 15/03/2017 (Rv. 643595 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Carattere interpretativo e non antielusivo della disposizione – Conseguenze – Contraddittorio endoprocedimentale – Esclusione – Operazione economica complessiva - Qualificazione oggettiva secondo la causa concreta – Necessità – Eventuale motivo elusivo – Irrilevanza – Fattispecie in tema di cessione d’azienda.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643595-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, l’applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive (art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, oggi art. 10-bis della l. n. 212 del 2000), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti, sicché il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)