Sez. L, Sentenza n. 12347 del 09/10/2001 (Rv. 549561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla clausola del CCNL per i grafici del 29 aprile del 1977 riguardante la disciplina degli scatti di anzianità nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 20 del CCNL per i grafici del 29 aprile 1977 nel senso che il previsto diritto al trascinamento degli scatti di anzianità e di merito maturati nella qualifica di operaio per l'ipotesi di passaggio alla qualifica di impiegato non poteva essere riconosciuto ad un operaio della ex Zecca dello Stato transitato all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato in base all'art. 13 della legge n. 154 del 1978 che aveva avuto la suddetta attribuzione della nuova qualifica in epoca successiva al passaggio presso il citato Istituto e con provvedimento del tutto autonomo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/04/1978 num. 154 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)