Sez. 1, Sentenza n. 8569 del 20/06/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166129 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DI RICEVERLO - OFFERTA - MODALITÀ E CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DI RICEVERLO - OFFERTA - MODALITÀ E CONDIZIONI.*
Qualora la persona danneggiata non intenda essere risarcita o non voglia determinare l'ammontare del danno, l'imputato, per rendere applicabile la circostanza attenuante comune del risarcimento del danno, è tenuto ad effettuare, tempestivamente, offerta reale, con i requisiti di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., della somma costituente l'integrale risarcimento ed a depositare, sempre tempestivamente, detta somma ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. od almeno ad effettuare, nel termine prescritto, una offerta anche informale, ma sempre accompagnata, nello stesso termine, dalla messa a disposizione della parte danneggiata della somma, con un mezzo idoneo a garantire la certezza e la serietà dell'offerta. (V mass n 157287; (V mass n 142551).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)