diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 03/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157287 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DI RICEVERLO - OFFERTA REALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157287-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - RIFIUTO DI RICEVERLO - OFFERTA REALE - NECESSITÀ.*

Al fine del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è necessario, nel caso di rifiuto della parte lesa a riceverlo, che l'imputato tempestivamente proceda ad offerta reale, nel rispetto di tutte le formalità contenute negli articoli 1206 e seguenti del codice civile. (Conf mass n 142551).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)