Sez. 2, Sentenza n. 54 del 10/01/1976 (Rv. 378682 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - REVOCA DELL'INCARICO - MAGGIORAZIONE DEL 25 PER CENTO SULLA FRAZIONE PROPORZIONALE DEL COMPENSO PREVISTO PER L'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - REVOCA DELL'INCARICO - MAGGIORAZIONE DEL 25 PER CENTO SULLA FRAZIONE PROPORZIONALE DEL COMPENSO PREVISTO PER L'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 18 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949 n 143, nel caso di revoca dell'incarico professionale conferito ad un architetto, la maggiorazione del 25 per cento sul compenso determinato mediante attribuzione di una frazione proporzionale dell'onorario previsto per l'intero svolgimento dell'opera, spetta unicamente se l'incarico originariamente conferito comprendeva le opere non eseguite al momento della revoca. (V 4016/68, mass n 337612; 727/68, mass n 331959).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)